Le aliquote TASI per l’anno 2018 restano invariate:
- 2 per mille indifferenziata per tutte le categorie di attività e tipologie di immobili soggette al tributo (comprese le aree edificabili);
- 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, come previsto dalla normativa in materia;
- 1 per mille per gli immobili merce (immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita purché non locati), come previsto dalla normativa in materia.
Anche per l’anno 2018 si riduce del 50% la base imponibile IMU e TASI per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori, a condizione che:
- il contratto di comodato venga registrato all'Agenzia delle Entrate;
- il proprietario possieda un solo immobile nel territorio italiano, e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
- il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale (avere sia la residenza che la dimora abituale).
Il beneficio viene esteso anche nel caso in cui il comodante/proprietario, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nel medesimo Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.
In ogni caso, non si deve trattare di immobili ricompresi nelle categorie “di lusso” A/1, A/8, A/9.
A titolo esemplificativo si elencano i casi di NON applicabilità della riduzione:
- se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione
- se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione
- se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione
- se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione
- se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione
- se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione
IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
ACCONTO (50% del tributo dovuto): Scadenza 16 giugno 2018
SALDO (restante 50% del tributo dovuto): Scadenza 17 dicembre 2018
SOLUZIONE UNICA (100% del tributo dovuto): Scadenza 16 giugno 2018
Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 pagabile, senza alcuna commissione, presso qualsiasi sportello bancario e ufficio postale, anche tramite i servizi di home banking.
Il codice del Comune di Cellatica è C439.
I codici tributo da utilizzare per l'F24 sono i seguenti:
3958 TASI su abitazione principale e pertinenze (solo per Cat. A/1, A/8 e A/9)
3959 TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 TASI per aree fabbricabili
3961 TASI per altri fabbricati
Nulla va versato se l’importo a debito annuale è pari o inferiore a € 3,00 per ciascun tributo.