Somministrazione alcolici

Data di pubblicazione:
31 Marzo 2021

Di seguito le indicazioni pervenute dalla CCIAA in merito:

  1. ribadita la necessità, da parte degli imprenditori che hanno avviato l'attività nel periodo di soppressione della norma - tra il 29/08/2017 e il 29/06/2019 - di presentare entro il 31/12/2019 la denuncia di attivazione dell'esercizio;
  2. la permanenza della validità delle licenze rilasciate prima del 29/08/2017, salvo obbligo di comunicazione di variazioni nella titolarità dell'esercizio, ovvero salvo il caso in cui siano state restituite;
  3. permangono NON soggette all'obbligo di denuncia fiscale, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni;
  4. la centralità del Suap, considerati i riflessi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. n. 222/2016, che ha introdotto una “semplificazione amministrativa” per l’avvio e lo svolgimento di determinate attività: "la comunicazione da presentare allo Sportello unico all’avvio della vendita al minuto di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli". Resterà a carico del Suap l'obbligo di inoltro della denuncia alla competente Agenzia delle Dogane e l'inoltro all'impresa della licenza che verrà rilasciata.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 10 Marzo 2022